LEGGE 12 aprile 1962, n. 205

Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 24-5-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  le  esigenze  temporanee  relative  all'esecuzione  di lavori,
condotti  in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o
dall'Azienda   di  Stato  per  le  foreste  demaniali,  il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facolta'
di  assumere  operai  con contratto di diritto privato, per la durata
necessaria  all'esecuzione  dei singoli lavori ed in ogni caso per un
periodo  non  superiore  ai  sessanta giorni e con l'osservanza delle
norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
  La   stessa   facolta'   puo'   essere   esercitata  dal  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  per  provvedere  ad  esigenze
temporanee  relative  alla  difesa fitosanitaria, alla dimostrazione,
divulgazione  e  propaganda  agraria, ed ai servizi della pesca nelle
acque interne.
  L'operaio  assunto  ai  sensi  dei precedenti commi non Acquista la
qualifica  di  operaio  dello  Stato, e non puo' essere trattenuto al
lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.
  I  dirigenti  degli  Uffici  centrali  e  periferici  che  emettano
provvedimenti  in  violazione  alle disposizioni di cui al precedente
comma  sono  personalmente  e  solidalmente  responsabili delle somme
conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda
dell'Amministrazione,  ovvero  della  competente Ragioneria centrale,
promuove  il  giudizio  a  carico  dei  responsabili ai termini degli
articoli  52  e  53  del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli
articoli  43  e  seguenti  del regolamento di procedura approvato con
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 aprile 1962

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - RUMOR -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO