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LEGGE 18 aprile 1962, n. 168

Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1985)
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Testo in vigore dal:  15-5-1962 al: 11-8-1973
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:
"Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di chiese parrocchiali nonché per la costruzione al rustico di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione dei parroci.
È altresì a carico dello Stato l'onere per l'acquisto delle aree occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da altri.
I locali ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione, possono essere costruiti indipendentemente dalla edificazione della chiesa per parrocchie già esistenti o da costituirsi.
Per costruzioni al rustico si intende la costruzione delle fondazioni e dell'ossatura, dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura, comprese le opere di impermabilizzazione e di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, nonché la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidità e di protezione dagli agenti atmosferici come intercapedini, vespai, intonaci esterni o magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.
Nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, può essere assunta a carico dello Stato la spesa per l'esecuzione degli intonaci interni di tipo civile.
Il programma, annuale delle opere da ammettere a contributo è fissato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, su proposta della Pontificia commissione per l'arte sacra.
La spesa a carico dello Stato per ciascun edificio è stabilita, in rapporto al numero dei parrocchiani, dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Pontificia commissione per l'arte sacra.
L'Autorità ecclesiastica interessata, qualora ravvisi l'opportunità di costruire edifici di più vaste dimensioni, deve assumersi l'onere della maggiore spesa, da garantirsi con deposito vincolato o con fidejussione bancaria.
I lavori sono affidati in concessione all'Ordinario diocesano competente.
È consentito agli Ordinari diocesani di provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento esclusi dal quarto comma mediante impiego delle somme corrispondenti alla valutazione del danno subito da edifici, aventi la medesima destinazione, distrutti a seguito di eventi bellici e nei limiti delle opere ammesse a ricostruzione dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784.
Gli Ordinari diocesani, ove intendano valersi di tale facoltà, devono rinunciare alla ricostruzione degli edifici distrutti".