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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1962, n. 71

Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/1984)
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Testo in vigore dal: 25-3-1962
al: 5-10-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  420  dei  regolamento  per l'amministrazione del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  7  ottobre 1926, n. 1759, concernente il
pagamento  delle  spese  dello Stato mediante accreditamento in conto
corrente   presso   la  Banca  d'Italia,  ed  uffici  postali  o  con
commutazione in vaglia cambiari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544,  concernente  il  decentramento  dei  servizi del Ministero del
tesoro;
  Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'articolo  unico  del  regio  decreto  7 ottobre 1926, n. 1759, e'
sostituito dal seguente:
  "Gli  uffici  amministrativi  centrali e periferici ed i funzionari
delegati,   a   seconda  della  rispettiva  competenza,  possono,  su
richiesta  scritta  del creditore, disporre, con espressa annotazione
sui  singoli  titoli,  che i mandati diretti, gli ordini di pagamento
emessi  in  base  a  ruoli  di  spesa  fissa  - esclusi quelli per le
pensioni  -  gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi
provvisori  in  numerario,  i  vaglia  del  tesoro, gli ordinativi su
ordini  di  accreditamento  e gli ordinativi di contabilita' speciale
siano estinti mediante:
    a)  accreditamento  in conto corrente, a favore della persona del
creditore,   presso  le  filiali  della  Banca  d'Italia  site  nella
Provincia in cui ha sede la sezione di Tesoreria sulla quale i titoli
di spesa sono esigibili;
    b)  accreditamento  in  conto  corrente,  presso le dette filiali
della  Banca  d'Italia,  per  conto  del  creditore,  a  favore di un
determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;
    c)  commutazione  in  vaglia  cambiario, della Banca d'Italia non
trasferibile, a favore della persona del creditore;
    d)   accreditamento  in  conto  corrente  postale,  al  nome  del
creditore;
    e)  accreditamento  per  conto  del creditore - per tramite della
stanza  di  compensazione  esistente  alla  sezione  di Tesoreria - a
favore   di   un  determinato  istituto  di  credito,  designato  dal
creditore.
  Le forme di estinzione previste dai punti b) ed c) non sono ammesse
per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e delle
retribuzioni.
  La  richiesta  delle  operazioni di cui alle lettere a), c), d), e)
puo' essere pure diretta alla sezione di Tesoreria dopo che il titolo
di spesa sia stato emesso e sia pervenuto alla medesima.
  Anche  la  richiesta  dell'operazione  di  cui alla lettera b) puo'
essere  diretta  alla  sezione di Tesoreria, ma in tal caso la firma,
del    creditore   deve   essere   autenticata   da   notaio   oppure
dall'Amministrazione  o  dall'ufficio  che  ha emesso il titolo o dal
capo  della sezione di Tesoreria, il quale puo' accertare l'identita'
personale  del  creditore  in  base ad uno dei documenti previsti dal
successivo articolo 3.
  Le   dichiarazioni   di   commutazione   o  di  accreditamento  che
sostituiscono  la  quietanza,  del creditore, dovranno risultare, sul
titolo  di  spesa,  da annotazione recante gli estremi necessari e la
firma del capo della sezione di Tesoreria.
  In  caso  di  titoli estinguibili con le modalita', di cui al punto
d),   le  dichiarazioni  di  accreditamento  sono  firmate  dal  capo
dell'ufficio postale competente e, ove esista, dal controllore".