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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1962, n. 71

Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/1984)
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Testo in vigore dal:  25-3-1962 al: 5-10-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 420 dei regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'articolo unico del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, è sostituito dal seguente:
"Gli uffici amministrativi centrali e periferici ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa - esclusi quelli per le pensioni - gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario, i vaglia del tesoro, gli ordinativi su ordini di accreditamento e gli ordinativi di contabilità speciale siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente, a favore della persona del creditore, presso le filiali della Banca d'Italia site nella Provincia in cui ha sede la sezione di Tesoreria sulla quale i titoli di spesa sono esigibili;
b) accreditamento in conto corrente, presso le dette filiali della Banca d'Italia, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;
c) commutazione in vaglia cambiario, della Banca d'Italia non trasferibile, a favore della persona del creditore;
d) accreditamento in conto corrente postale, al nome del creditore;
e) accreditamento per conto del creditore - per tramite della stanza di compensazione esistente alla sezione di Tesoreria - a favore di un determinato istituto di credito, designato dal creditore.
Le forme di estinzione previste dai punti b) ed c) non sono ammesse per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni.
La richiesta delle operazioni di cui alle lettere a), c), d), e) può essere pure diretta alla sezione di Tesoreria dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e sia pervenuto alla medesima.
Anche la richiesta dell'operazione di cui alla lettera b) può essere diretta alla sezione di Tesoreria, ma in tal caso la firma, del creditore deve essere autenticata da notaio oppure dall'Amministrazione o dall'ufficio che ha emesso il titolo o dal capo della sezione di Tesoreria, il quale può accertare l'identità personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dal successivo articolo 3.
Le dichiarazioni di commutazione o di accreditamento che sostituiscono la quietanza, del creditore, dovranno risultare, sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di Tesoreria.
In caso di titoli estinguibili con le modalità, di cui al punto d), le dichiarazioni di accreditamento sono firmate dal capo dell'ufficio postale competente e, ove esista, dal controllore".