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LEGGE 10 febbraio 1962, n. 57

Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1994)
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Testo in vigore dal: 17-3-1962
al: 31-12-1996
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Denominazione dell'Albo

  L'Albo  nazionale  degli  appaltatori di opere pubbliche, istituito
presso  il  Ministeri dei lavori pubblici, assume la denominazione di
"Albo  nazionale  dei  costruttori",  e'  disciplinato dalle seguenti
norme,  che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942,
n.  511,  e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati
nella tabella allegata.