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LEGGE 10 febbraio 1962, n. 57

Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1994)
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Testo in vigore dal:  17-3-1962 al: 31-12-1996
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Denominazione dell'Albo


L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministeri dei lavori pubblici, assume la denominazione di "Albo nazionale dei costruttori", è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.