stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443

Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori
di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo
-  e  destinato  al  finanziamento  dell'assistenza  di  malattia  ai
pensionati,  posta  dalla  legge  4 agosto 1955, n. 692, a carico del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia
ai  pensionati  -  e'  fissato  nella misura del 2,80 per cento delle
retribuzioni.
  Per  effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del
contributo  dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per
l'adeguamento  delle  pensioni  e  per  l'assistenza  di  malattia ai
pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  2  febbraio 1960, n. 54, e' aumentata dell'1,30 per cento
delle retribuzioni.
  Con  la  stessa  decorrenza  e'  dovuta  altresi' un'addizionale al
contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata
a  fronteggiare  la  parte  di  onere non coperta per l'assistenza di
malattia  ai  pensionati  per  il  periodo  anteriore  al 31 dicembre
1961.((2))
--------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il  D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto (con l'art.36, comma
1,  lettera  a) che salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  si applica a decorrere dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data
e'  abolito  il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1,
terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.