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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 54

Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori.

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Testo in vigore dal:  27-2-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 15, comma primo, secondo e terzo;
Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La misura del contributo, dovuto per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, è stabilita in ragione del 15,75 per cento della retribuzione, di cui il 10,50 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 5,25 per cento a carico dei lavoratori.
L'aliquota complessiva del 15,75 per cento di cui al precedente comma comprende anche l'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dall'applicazione del precetto contenuto nell'art. 5, comma secondo, lettera a), della legge 4 agosto 1955, n. 692.