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LEGGE 18 novembre 1961, n. 1296

Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-1-1962
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  riduzione  d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei
giudizi  di  appello avanti i tribunali prevista dall'articolo 43, n.
1,   lettera  b)  della  tariffa,  allegato  A,  annessa  al  decreto
presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e' soppressa.
  Resta  ferma  la  riduzione  d'imposta  per  gli  atti  nei giudizi
relativi  alle  controversie  individuali  di lavoro ed a rapporti di
pubblico impiego.