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LEGGE 18 novembre 1961, n. 1296

Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-1-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i tribunali prevista dall'articolo 43, n. 1, lettera b) della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è soppressa.
Resta ferma la riduzione d'imposta per gli atti nei giudizi relativi alle controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego.