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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1222

Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/1996)
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Testo in vigore dal: 17-12-1961
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
  Veduto  il  regio  decreto-legge 10 aprile 1931, n. 634, convertito
nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
  Veduto  il  decreto-legge  21  settembre  1938, n. 2038, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduto  il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n.
816;
  Veduto la legge 2 agosto 1957, n. 699;
  Ritenuta l'opportunita' di determinare le materie di insegnamento e
di  adottare  nuovi  orari e programmi di insegnamento negli Istituti
tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici;
 Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  orari  ed  i programmi d'insegnamento in vigore negli Istituti
tecnici  agrari,  industriali,  commerciali,  per geometri e nautici,
sono  sostituiti,  con  effetto  dall'anno  scolastico 1961-62, dagli
orari  e  programmi  di  insegnamento  allegati al presente decreto e
vistati dal Ministro proponente.