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LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165

Indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2009)
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Testo in vigore dal:  1-12-1961 al: 5-5-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca, ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario è della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o gli Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000 b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000 c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000
Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.