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LEGGE 8 novembre 1961, n. 1162

Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-11-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dallo ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e
non  di  ruolo,  ed  agli  operai  permanenti  che  appartengono alle
Amministrazioni  delle  finanze  - esclusa l'Amministrazione autonoma
dei   monopoli   di   Stato  -  del  tesoro,  del  bilancio  e  delle
partecipazioni  statali, nonche' al personale di ruolo e non di ruolo
della Corte dei conti, non contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n.
392,  e  successive  modificazioni,  e' attribuito un assegno mensile
lordo,  non  pensionabile,  pari  alle seguenti aliquote dell'importo
dello  stipendio  o  della  paga  o  della  retribuzione  annuo lordo
iniziale  corrispondente al rispettivo coefficiente, moltiplicato per
8,161:
    a) 1/360 per il personale con coefficiente di stipendio superiore
a 500;
    b)  1/280 per il personale con coefficiente di stipendio da 202 a
271;
    c) 1/300 per tutto il rimanente personale.
  L'assegno  di  cui  al precedente comma spetta altresi' ai militari
della  guardia  di  finanza  destinati  presso  gli uffici centrali e
periferici  delle  Amministrazioni  delle  finanze,  del  tesoro, del
bilancio,  delle  partecipazioni  statali  e  della Corte dei conti e
finche' sussista tale loro posizione di servizio.
  L'assegno  di  cui  al  precedente  primo  comma  spetta  anche  ai
segretari   comunali  ed  agli  insegnanti  elementari  che  prestano
servizio  presso  la  Direzione generale degli Istituti di previdenza
del  Ministero  del  tesoro  ai sensi dell'articolo 18 della legge 19
ottobre 1956, n. 1224, e dell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952,
n.   610,   nonche'   al   personale  comunque  comandato  presso  le
Amministrazioni  finanziarie  e  cessa  con  il  cessare di tale loro
posizione di servizio.