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LEGGE 27 giugno 1961, n. 562

Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  2-8-1961 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, costituito dalla legge 16 giugno 1939, n. 968, per effetto della trasformazione dell'Istituto di credito agrario per d'Italia centrale di che all'articolo 14, n. 7, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.