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LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1676

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1961 al: 17-3-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto, oltre che del presidente:
1) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della previdenza sociale;
2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici.
I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.