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LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal: 20-6-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  ((L'assicurazione  contro le malattie prevista dalla presente legge
e'  obbligatoria  nei confronti dei soggetti che esercitano attivita'
commerciali  e  turistiche, nonche' degli ausiliari del commercio, in
possesso dei seguenti requisiti:
    a)  siano  titolari  o  gestori in proprio di imprese organizzate
prevalentemente  con  il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi  compresi  i  parenti  e  gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
    b)  abbiano  la  piena  responsabilita'  dell'impresa ed assumano
tutti  gli  oneri  ed  i  rischi  relativi  alla  sua  gestione. Tale
requisito  non  e'  richiesto  per i familiari coadiutori preposti al
punto di vendita;
    c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza.
  Ai  fini  dell'iscrizione  all'assicurazione  contro  la malattia i
soggetti di cui al precedente comma devono:
    1)  essere  iscritti,  come  titolari  o  gestori in proprio, nel
registro  di  cui  agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n.
426,  ed  essere  in  possesso dell'autorizzazione del comune o della
licenza   dell'autorita'   di  pubblica  sicurezza,  ove  esse  siano
prescritte per l'esercizio della loro attivita';
    2)  ovvero  essere iscritti nella sezione speciale del registro e
in  possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo
1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;
    3)  oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa,
della  licenza  od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro
attivita' da una delle seguenti disposizioni di legge:
      a)  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il
commercio  e  la  vendita  delle  armi, degli strumenti da punta e da
taglio;  agli  articoli  46  e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi,  polveri  piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e
103,  primo  e  secondo  comma,  per  gli  esercizi  ivi contemplati;
all'articolo  115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo
127  per  quanto  concerne  i  commercianti in oggetti preziosi e gli
orafi;
      b)  legge  14  ottobre  1974,  n.  524,  sulla disciplina degli
esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;
      c)  legge  18  giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante,
parti di piante e semi;
      d)  legge  5  febbraio  1934, n. 327, per il commercio in forma
ambulante;
      e)  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per
l'apertura  e  l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
      f)  legge  22  dicembre  1957,  n. 1293, e relativo regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 ottobre
1958,  n.  1074,  per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio;
      g)  legge  23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre
1970,  n.  745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per
l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di
carburante.
  4) essere:
    a)  familiari  coadiutori,  preposti al punto di vendita iscritti
nell'elenco  speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno
1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;
    b)  agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo
5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;
    c) conduttori di case di cura;
    d) gestori di campeggi;
    e) affittacamere;
    f)  titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola
guida;
    g)  titolari  o  gestori,  in proprio, di rivendite di giornali o
giornalai ambulanti (strilloni);
    h) esercenti librerie o buffets di stazione;
    i)  grossisti  di  prodotti  ortofrutticoli, grossisti di carne e
grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge
25 marzo 1959, n. 125;
    l)  esportatori  di  prodotti  ortofrutticoli o agrumari, fiori o
piante  ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge
25 gennaio 1966, n. 31;
    m)  appaltatori  di  spacci  di cooperative, di spacci e di mense
presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.
  Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie sono:
    a)   gli   agenti   e   rappresentanti   di   commercio  iscritti
nell'apposito  ruolo  degli  agenti  e  rappresentanti  di  commercio
istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;
    b)  gli  agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui
alla  legge  29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;
    c) gli agenti delle librerie di stazione;
    d)  i  mediatori  iscritti  negli  appositi ruoli delle camere di
commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;
    e) i propagandisti e i procacciatori di affari;
    f) i commissionari di commercio;
    g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di
cui  all'articolo  134  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza.
  Sono compresi altresi' tra i soggetti della presente legge le guide
turistiche  e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori
alpini,  autorizzati  ai  sensi  del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in
legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi
divertimento   viaggianti   e  di  sale  di  spettacolo,  quando  non
usufruiscano  gia'  dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza
ed  assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo, gli esattori di
aziende  erogatrici  di  servizi  di  pubblica  utilita'  e  di altre
aziende,  i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati
ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purche' non proprietari o
coltivatori  di  terreni  nei  quali dette piante vengono raccolte, i
cenciaioli  muniti  di  certificato di cui all'articolo 121 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti
indicati  nei  precedenti  commi  per  se' e per i propri familiari a
carico,  nonche'  per i familiari coadiutori e i relativi familiari a
carico.
    Agli  effetti  della  presente  legge,  per  familiari coadiutori
s'intendono  i  parenti  ed  affini entro il terzo grado che lavorino
abitualmente    nell'azienda    sempreche'    non    siano   soggetti
all'assicurazione  obbligatoria  contro  le malattie quali lavoratori
dipendenti.
  L'obbligo  dell'assicurazione  non sussiste per tutti i familiari a
carico  che  siano  titolari  di pensione di invalidita', vecchiaia e
superstiti,  che  usufruiscano  dell'assistenza  di  malattia  a tale
titolo.
  Per   i   soggetti  di  cui  al  presente  articolo  che,  all'atto
dell'entrata  in vigore della presente legge, risultino gia' iscritti
negli  elenchi  nominativi  di  cui  all'articolo  6  della  legge 27
novembre  1960,  n.  1397,  l'iscrizione stessa si considera valida a
tutti gli effetti dalla data in cui e' avvenuta)).