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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2523

Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. (036U2523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2650 (in G.U. 12/03/1938, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1955)
Testo in vigore dal:  23-8-1955
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Art. 5



Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di P. S. prescritta dall'art. 115 del testo unico, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, o dall'art. 220 del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62.

((Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale 'per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dai Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati alla importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo.

Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.

Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6.

Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo))
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La licenza di P. S. dovrà contenere l'espresso divieto che nei locali delle aziende sopra menzionate siano esercitate le altre attività specificate nel già citato art. 220 del regolamento di P.
S.

Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente.

((La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo))
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