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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1109

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

Testo in vigore dal: 30-10-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e
relative tabelle, per il personale impiegatizio alle dipendenze delle
agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori
marittimi,    stipulato   tra   la   Federazione   Nazionale   Agenti
Raccomandatari   Marittimi,   Agenti   aerei   e  pubblici  mediatori
marittimi,   con   l'intervento  della  Confederazione  Generale  del
Traffico    e    dei    Trasporti,    e   la   Federazione   italiana
Autoferrotranvieri   e   Internavigatori,   la  Federazione  italiana
Lavoratori  Trasporti  ed  Ausiliari  del  Traffico,  assistita dalla
Confederazione   italiana  Sindacati  Lavoratori;  l'Unione  italiana
Lavoratori   Portuali   e  Aggregati,  con  l'intervento  dell'Unione
italiana del Lavoro;
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e
relative  tabelle,  per  il  personale  operaio alle dipendenze delle
agenzie  marittime  raccomandarie, agenzie aeree e pubblici mediatori
marittimi,  stipulato  tra,  le medesime associazioni sindacali sopra
indicate;
  Vista  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  35 del 26
febbraio  1960,  dei  contratti  sopra indicati, depositati presso il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato
l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati  stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 maggio
1958,  relativi  al personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze
delle  agenzie  marittime  raccomandatarie,  agenzie aeree e pubblici
mediatori  marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle
clausole  dei  contratti  collettivi  anzidetti,  annessi al presente
decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti i lavoratori dipendenti dalle
agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori
marittimi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
  Registro n. 129, Atti del Governo, foglio n. 72. - VILLA