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LEGGE 1 agosto 1960, n. 853

Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-9-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


L'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:
(Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali).
"Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.
Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.
Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B".