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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1960, n. 590

Diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 825 (in G.U. 19/08/1960, n.202).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-8-1960
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  tariffa  per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n.
1105, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e le successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  3  dicembre 1953, n. 878, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   31   gennaio  1954,  n.  2,  recante
modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio 1955, n. 403, convertito nella
legge  1  luglio  1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote
ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine
per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione
della difesa;
  Vista  la  legge  24  marzo  1958, n. 358, che proroga al 30 giugno
1960, l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzione
dell'imposta  di fabbricazione sulla benzina nonche' sugli oli da gas
da usare direttamente come combustibile;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare
provvedimenti   per  la  riduzione  dei  prezzi  di  alcuni  prodotti
petroliferi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio,  per  il  tesoro,  per  la  difesa,  per
l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine sul petrolio e' ridotta da lire 8000 a L. 6000 per quintale.
  Le  aliquote  dell'imposta  di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  previste  dall'art.  1 del decreto-legge 20
maggio  1955,  n.  503, convertito nella legge 1 luglio 1955, n. 551,
prorogata  con la legge 24 marzo 1958, n. 358, e col decreto-legge 16
maggio  1960,  n.  406,  sono  ridotte,  per  il  prodotto denominato
"cherosene"  destinato all'Amministrazione della difesa, da lire 8000
a  lire  6000  per  quintale  per  il contingente annuo di tonnellate
17.000  e  da  lire  800  a  lire 600 per quintale per i quantitativi
eccedenti detto contingente.