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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1372

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-4-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2278, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  27,  riguardante  la propedeuticita' degli esami del corso di
laurea  in  giurisprudenza,  e'  modificato  nel senso che l'esame di
Istituzioni  di  diritto  privato  e' propedeutico anche all'esame di
Diritto  del  lavoro e Diritto ecclesiastico e che l'esame di Diritto
costituzionale   e'   propedeutico   anche   all'esame   di   Diritto
ecclesiastico, ferme restando le altre propedeuticita'.
  Art.  56.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
    "Anatomia topografica";
    "Urologia";
    "Medicina del lavoro";
    "Psicologia".
  E'  soppresso  l'insegnamento complementare di "Medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica".
  Art.  57.  -  Agli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia,
sono aggiunti quelli di "Chimica biologica" e di "Radiologia".
  Art.   64.  -  Agli  istituti  annessi  alla  Facolta'  di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali  e'  aggiunto  quello  di "Chimica
organica industriale".
  Art.  66.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
chimica  sono  aggiunti  quelli  di  "Chimica  nucleare"  e  "Chimica
macromolecolare"     per     l'indirizzo     organico-biologico    ed
inorganico-chimico-fisico  e  l'insegnamento di "Chimica teorica" per
l'indirizzo inorganico-chimico-fisico.
  Art.  68.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
chimica  industriale  sono  aggiunti  quelli  di  "Chimica nucleare",
"Chimica macromolecolare" e "Chimica teorica".
  Art.  69.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
fisica e' aggiunto quello di "Fisica nucleare".
  Art.  75.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
matematica  e  fisica  sono  aggiunti  quelli  di "Fisica nucleare" e
"Meccanica statistica".
  Art.  79,  concernente  la propedeuticita' degli esami del corso di
laurea  in  scienze  naturali  e'  modificato nel senso che, a quelli
esistenti,  sono  aggiunte  le  seguenti  precedenze:  "gli  esami di
Botanica  sistematica  e  di  Zoologia  sistematica debbono precedere
l'esame di Paleontologia".
  Art.  82,  concernente  la propedeuticita' degli esami del corso di
laurea  in  scienze  geologiche e' modificato nel senso che, a quelle
esistenti, sono aggiunte le seguenti precedenze: "l'esame di Geologia
deve  precedere  lo  esame  di  Geologia  dell'Appennino;  l'esame di
Paleontologia deve precedere l'esame di Micropaleontologia".
  Art.  99.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
farmacia e' aggiunto quello di "Biochimica applicata".
  Art.  108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
ingegneria sono aggiunti quelli di:
    "Fisica nucleare con applicazioni alle misure e alla dosimetria";
    "Reattori nucleari";
    "Costruzioni ed impianti nucleari";
    "Regolazione dei reattori nucleari";
    "Chimica dei reattori e tecnologie chimiche nucleari".
  Art.  113. - Alle precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del
corso  di  laurea  in  ingegneria  sono  aggiunte  le  seguenti nuove
precedenze:   "Regolazione   dei  reattori  nucleari  (Elettronica  e
Servomeccanismi); Costruzioni ed impianti nucleari (Fisica tecnica)".
  Dopo  l'art.  114,  e'  aggiunto  il seguente nuovo articolo con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
  Art.  115.  -  "Gli  istituti  della  Facolta' di ingegneria sono i
seguenti:
     1) Istituto di architettura ed urbanistica;
     2) Chimica industriale ed applicata;
     3) Costruzioni stradali e ferroviarie;
     4) Elettronica;
     5) Elettrotecnica;
     6) Fisica tecnica;
     7) Idraulica;
     8) Macchine, Tecnologie e Meccanica agraria;
     9) Meccanica applicata ed aeronautica;
    10) Scienza delle costruzioni;
    11) Topografia e Geodesia".
  Art.  124.  -  Agli  istituti  annessi  alla  Facolta'  di medicina
veterinaria,  sono  aggiunti quelli di: "istituto di Parassitologia";
"istituto di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e
chimica biologica".
  Dopo  l'art. 133, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi
alla  istituzione della Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte
antica,  greca  e  romana  e  dell'arte  medioevale e moderna, con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

"Scuola  di perfezionamento in Storia dell'arte antica greca e romana
                  e dell'arte medioevale e moderna

  Art.  134.  -  La  Scuola  di  perfezionamento  in Storia dell'arte
antica,  greca  e  romana  e  storia  dell'arte  medioevale e moderna
annessa  alla  Facolta'  di  lettere  e  filosofia  ha  per  scopo il
perfezionamento  negli  studi  storici  e  critici  e l'addestramento
scientifico  e  tecnico  dei  giovani  che  intendono  dedicarsi  con
specializzazione  agli  studi di arte antica greca e romana e di arte
medioevale e moderna.
  Alla Scuola possono iscriversi all'inizio di ogni anno accademico i
laureati   in   Lettere,  in  Filosofia,  in  Pedagogia,  in  Materie
letterarie, in Architettura, in ingegneria civile.
  Art.  135.  -  Direttore  della  sezione  di  archeologia  e storia
dell'arte  antica,  greca  e romana, e' il titolare della cattedra di
Archeologia  e  storia  dell'arte  antica; direttore della sezione di
storia  dell'arte  medioevale e moderna e' il titolare della cattedra
di  storia  dell'arte medioevale e moderna. Direttore della Scuola di
perfezionamento e' il direttore di sezione piu' anziano in grado.
  Art.  136.  - La sezione della Scuola per l'archeologia e la storia
dell'arte  antica,  greca  e  romana  conduce  al conseguimento di un
diploma di perfezionamento in storia dell'arte antica, greca e romana
dopo  un periodo di studi di due anni. La sezione della Scuola per la
storia  dell'arte medioevale e moderna conduce al conseguimento di un
diploma  di  perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna
dopo un periodo di studi di due anni.
  Art.  137. - Nella Scuola di perfezionamento si impartiscono sia ex
cattedra,  sia  mediante  corsi  di  seminario  e di esercitazioni, i
seguenti insegnamenti fondamentali:
    a) Sezione storia dell'arte antica, greca e romana:
      1) Archeologia e storia dell'arte greca;
      2) Archeologia e storia dell'arte romana;
      3) Etruscologia e archeologia italica;
      4) Paletnologia e arte preistorica;
      5) Archeologia e storia dell'arte dell'oriente antico;
      6) Storia dell'arte provinciale romana.
    b) Sezione storia dell'arte medioevale e moderna:
      1) Storia dell'arte medioevale;
      2) Storia dell'arte moderna;
      3) Storia dell'arte contemporanea;
      4) Estetica;
      5) Storia della storiografia e della critica artistica.
  La  Scuola  comprende  anche le seguenti discipline comuni alle due
sezioni:
      1) Archeologia cristiana;
      2) Storia dell'arte bizantina;
      3) Storia dell'arte barbarica;
      4) Storia dell'arte del medio ed estremo oriente;
      5) Storia dell'arte musulmana e copta;
      6) Storia delle arti popolari;
      7) Storia e tecnica del restauro;
      8) Tecnica delle arti;
      9) Iconologia ed iconografia;
     10) Biblioteconomia e studio dei manoscritti;
     11) storia della miniatura;
     12) Paleografia e diplomatica;
     13) Epigrafia antica;
     14) Epigrafia medioevale;
     15) Storia, e critica del cinema;
     16) Storia del teatro e dello spettacolo;
     17) Storia dell'architettura;.
     18) Urbanistica;
     19) Storia dell'urbanistica;
     20) Storia delle arti decorative e industriali.
  Gli   insegnamenti  fondamentali  di  una  sezione  possono  essere
complementari per l'altra sezione.
  Ogni  iscritto  e'  tenuto a seguire i corsi indicati dal Consiglio
della   Scuola   nel   manifesto   annuale  e  quelli  indicati  come
organicamente  inerenti  ad ogni singola specializzazione; e cosi' le
conferenze,  i  seminari,  le  esercitazioni,  le  prove  pratiche  e
tecniche e le attivita' e manifestazioni della Scuola.
  Art.  138.  -  Al  principio  del primo anno, ciascun iscritto alla
Scuola  deve scegliere, in accordo col direttore, un tema da svolgere
nel  periodo di due anni accademici, nella forma di una dissertazione
scritta originale.
  Alla  fine  del  primo  anno  ed alla fine del secondo anno ciascun
iscritto deve discutere dinanzi alla relativa Commissione di esame un
argomento  di  storia  dell'arte,  diverso  ogni anno e diverso dalla
dissertazione, oggetto di un contributo scientifico elaborato.
  Tale  argomento  scelto deve essere comunicato alla Direzione della
Scuola  all'inizio  di  ogni anno accademico. Il passaggio al secondo
anno  della  Scuola di perfezionamento e' ottenuto avendo soddisfatto
agli  obblighi  del  primo  anno  di  corso,  ed all'approvazione del
contributo.
  Ogni  iscritto e' inoltre tenuto a dar prova della buona conoscenza
della lingua inglese o della lingua tedesca.
  L'esame di diploma consiste nella presentazione della dissertazione
scritta oggetto del lavoro speciale del biennio di perfezionamento.
  Art.  139. - Le Commissioni di esame sono composte di cinque membri
per  gli  esami  annuali  e di sette membri per l'esame di diploma di
perfezionamento.
  La Commissione per l'esame di diploma, composta di sette membri, e'
nominata  dal  rettore  dell'Universita',  su  proposta del direttore
della  Scuola,  e'  presieduta  da  questo,  e  ne  fanno  parte  tre
professori  insegnanti  nella  Scuola, tra i quali il relatore, e tre
altri  professori  di materie affini o liberi docenti o cultori della
materia.
  Ogni  commissario  dispone di dieci punti; la lode e la dignita' di
stampa vengono conferite all'unanimita'.
  Art.  140.  -  Il Consiglio della Scuola puo' su domanda concedere,
con  motivata  relazione, l'abbreviazione di un anno di corso, quando
per  gli  studi  compiuti  e  per  i  titoli  posseduti  riconosca la
maturita' del richiedente.
  Art.  141.  -  Le  tasse, soprattasse e contributi vengono proposti
annualmente  dal Consiglio di Facolta' e sono approvati dal Consiglio
di amministrazione dell'Universita'.
  Art.  142.  -  Borse  di  studi  e  premi di cui la Scuola disponga
vengono  assegnati  dal  Consiglio  della  Scuola  mediante  pubblico
concorso   e   relativo   regolamento.   Contributi  disponibili  per
l'esecuzione  di lavori scientifici vengono assegnati con motivazione
dal Consiglio della Scuola".
  Dopo  l'art. 145 (gia' 136), e con il conseguente spostamento della
successiva  numerazione,  sono  aggiunti  i  seguenti nuovi articoli,
relativi  alla  istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica
nucleare,  annessa  alla  Facolta'  di scienze matematiche, fisiche e
naturali.

            "Scuola di perfezionamento in fisica nucleare

  Art.  146.  -  La  Scuola  di  perfezionamento  in Fisica nucleare,
istituita  presso  la  Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche e
naturali,   ha   fine   scientifico   e   rilascia   il   diploma  di
perfezionamento in fisica nucleare. Il corso degli studi ha la durata
di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
  Art.  147.  -  La  Scuola  e' retta da un direttore assistito da un
Consiglio;  il  direttore  della  Scuola  e'  nominato dal rettore su
designazione  del  Consiglio  della  Facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali.
  Il  direttore  dura  in  carica  un  biennio ed e' confermabile. Il
Consiglio  della  Scuola  e' costituito da tutti gli insegnanti i cui
insegnamenti   fanno  parte  della  medesima  ed  e'  presieduto  dal
direttore.  Gli  insegnanti  della Scuola sono proposti dal direttore
che  puo' sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti,
tra  gli  assistenti  o  anche fra persone di riconosciuta competenza
nella  specialita';  le  nomine sono subordinate all'approvazione del
Consiglio della Facolta'. E' data facolta' al direttore all'inizio di
ogni anno accademico di rivedere il programma della Scuola e, sentito
il  parere  del  Consiglio  di sottoporre al Consiglio della Facolta'
proposte di variazione del medesimo che saranno rese pubbliche.
  Art.  148.  -  Alla  Scuola  di  perfezionamento in Fisica nucleare
vengono  ammessi  soltanto i laureati in Fisica, Scienze matematiche,
Matematica  e  fisica,  Chimica  e  ingegneria.  E'  data facolta' al
direttore  di  stabilire prima dell'inizio di ogni anno accademico un
numero  massimo  di  iscrizioni  oltre  al  quale potranno non essere
accolte  le  domande  eccedenti.  Quando gli iscritti siano in numero
molto  limitato  gli  insegnamenti  possono  non  avere  il carattere
cattedratico   e  essere  svolti  in  quella  diversa  forma  che  e'
consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
  Art. 149. - La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda
la loro attivita' spetta al direttore della Scuola che a questo scopo
sara'  coadiuvato  da  un  segretario  nominato  di  anno in anno. La
frequenza   ai   singoli   insegnamenti  deve  essere  attestata  dai
rispettivi insegnanti.
  Art.  150.  - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate
dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.
  Art.  151.  -  La  Commissione per l'esame di diploma e' formata da
cinque  membri  ed e' nominata, dal preside della Facolta' di scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali  su  proposta  del direttore della
Scuola;  l'esame  di  diploma  consistera'  di  un  esame  di cultura
generale  sugli  insegnamenti della Scuola e di una discussione sopra
una dissertazione originale scritta.
  Art.   152.   -   I  candidati  non  riconosciuti  idonei  potranno
ripresentarsi  all'esame  di  diploma dopo un altro anno di frequenza
alla  Scuola.  Nel  caso  che  anche  alla  seconda prova di esame di
diploma  essi  non  siano  riconosciuti  idonei,  saranno  senz'altro
esclusi da ogni ulteriore prova.
  Art. 153. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
    1) Tecniche nucleari;
    2) Calcolatrici elettroniche;
    3) Reattori nucleari;
    4) Struttura dei nuclei;
    5) Particelle elementari biennale);
    6) Reazioni nucleari;
    7) Teoria dei campi;
    8) Metodi matematici della fisica;
    9) Corso monografico.
  Di questi hanno carattere fondamentale:
      1) Struttura dei nuclei;
      2) Reazioni nucleari.
      3) Particelle elementari (biennale).
    Gli altri corsi hanno carattere complementare.
  Art. 154. - Gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere
l'esame  delle  tre  materie  fondamentali  e  di  almeno  due  corsi
complementari  a  scelta  secondo  l'ordine degli studi stabiliti dal
Consiglio  della  Scuola. Per adire al secondo anno gli iscritti alla
Scuola  dovranno  avere superato gli esami relativi agli insegnamenti
del primo anno, per adire l'esame di diploma devono aver superato gli
esami, previsti dall'ordine degli studi.
  Art. 155. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti
a   pagare   le   tasse   fissate   annualmente   dal   Consiglio  di
amministrazione  dell'Universita'  su  proposta  del  Consiglio della
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  La  tassa  di  diploma  e'  fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
  Art.  156. - Presso la Scuola di perfezionamento in Fisica nucleare
sara'  istituito  a completamento degli insegnamenti, un Seminario di
fisica atomica e nucleare".
  Dopo  l'art.  156 (gia' 139) e con il conseguente spostamento della
successiva  numerazione,  sono  aggiunti  i  seguenti nuovi articoli,
relativi   alla   istituzione  di  un  corso  di  perfezionamento  in
ingegneria nucleare, annesso alla Facolta' di ingegneria.

          "Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare"

  Art.  157.  -  E'  annesso  alla Facolta' di ingegneria un corso di
perfezionamento in ingegneria nucleare.
  Art. 158. - Il corso ha la durata di un anno.
  Gli insegnamenti sono i seguenti:
     1) Fisica nucleare;
     2) Fisica dei reattori nucleari e reattori nucleari;
     3) Misure di fisica nucleare;
     4) Impianti nucleari terrestri e navali;
     5) Costruzioni nucleari;
     6) Sicurezza e dosimetria;
     7)  Teoria  dei  servomeccanismi  applicata al controllo ed alla
regolazione dei reattori;
     8) Elettronica applicata agli impianti nucleari;
     9) Chimica dei reattori;
    10)   Tecnologia   dei  materiali  dei  reattori.  Trattamenti  e
separazione degli isotopi.
  Detti  insegnamenti  saranno integrati da esercitazioni pratiche ed
eventualmente da conferenze.
  Art.   159.  -  Al  termine  del  corso  la  Facolta'  rilascia  un
certificato  di  studi  per  il conseguimento del quale e' necessario
aver  superato  gli  esami  delle  materie  1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
alternativamente 7) e 8) oppure 9) e 10).
  Art.  160.  -  Per  le  Commissioni  esaminatrici  valgono le norme
stabilite per le Commissioni di esami di profitto.
  Art.  161.  -  Il  Corso  ha un numero di posti limitato, che sara'
fissato anno per anno dal Consiglio di Facolta', il quale deliberera'
insindacabilmente sulle ammissioni in base ai titoli presentati dagli
aspiranti.
  Art.  162.  -  Le  tasse e le soprattasse da pagarsi dagli iscritti
sono  stabilite  di  anno in anno dal Consiglio di amministrazione su
proposta della Facolta'".
  Dopo  l'art.  172 (gia' 149) e con il conseguente spostamento della
successiva  numerazione,  sono  aggiunti  i  seguenti nuovi articoli,
relativi   alla  istituzione  del  corso  di  specializzazione  sulla
Cooperazione agricola, annesso alla Facolta' di agraria.

       "Corso di specializzazione sulla Cooperazione agricola

  Art.  173.  -  Alla  Facolta'  di  agraria  e'  annesso un corso di
specializzazione  sulla  Cooperazione  agricola.  Esso ha lo scopo di
perfezionare   e   avviare   i  laureati  in  Scienze  agrarie  verso
un'attivita'  di particolare interesse ai fini produttivi economici e
sociali  dell'agricoltura  in  vista,  di  creare  tecnici  idonei ad
assumere  funzioni  direttive  negli organismi cooperativi nelle loro
varie forme ed istituti.
  Il corso avra' la durata di un anno accademico.
  Art.  174. - Il corso e' retto da un Consiglio di professori che vi
insegnano  e  ne  e' direttore il titolare della cattedra di economia
agraria.
  Gli  insegnamenti  vengono  di  regola affidati ai docenti in ruolo
della Facolta'. Quando si debba diversamente provvedere, sui relativi
incarichi  deliberera'  il  Consiglio  di Facolta' su indicazione del
direttore del corso.
  Art.  175.  -  Titolo di ammissione al corso e la laurea in Scienze
agrarie.
  Art.  176.  -  Gli  insegnamenti  che  formeranno oggetto del corso
saranno i seguenti:
    1) Cooperazione e Agricoltura;
    2) Legislazione generale e materia tributaria;
    3)   Tecniche  moderne  di  trasformazione  e  conservazione  dei
prodotti agrari;
    4) Difesa fitosanitaria dei prodotti in magazzini;
    5)  Tecnica  commerciale  di acquisto e di vendita dei prodotti e
dei mezzi produttivi;
    6) Forme ed istituti della mutualita' agraria.
  Art.  177.  - Gli insegnamenti sopra elencati avranno la durata che
verra'  fissata  dai  rispettivi insegnanti d'intesa con il Consiglio
dei  professori.  Detti  insegnamenti  si  svolgeranno sotto forma di
lezioni cattedratiche o conferenze, esercitazioni ed escursioni.
  Art.  178.  - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a
versare sono fissate dal Consiglio di amministrazione su proposta del
Senato accademico udita la Facolta'.
  Art. 179. - La frequenza alle lezioni e' obbligatoria.
  Art.  180.  - Le prove di profitto verteranno sulle materie oggetto
di insegnamento.
  A  coloro  che  avranno  superato  con profitto gli esami stabiliti
verra' rilasciato un attestato di frequenza e di profitto".
  Dopo  l'art.  182 (gia' 159) e con il conseguente spostamento della
successiva  numerazione,  sono  aggiunti  i  seguenti nuovi articoli,
relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chimica
organica farmaceutica, annessa alla Facolta' di farmacia.

    "Scuola di specializzazione in Chimica organica farmaceutica

  Art.  183. - E' istituita presso la Facolta' di farmacia una Scuola
di specializzazione in Chimica organica farmaceutica.
  Questa   Scuola   teorico-professionale  si  propone  di  preparare
laureati  specializzati nelle tecniche della moderna chimica organica
farmaceutica,   applicata   sia   alle   ricerche   scientifiche   ed
industriali, sia al controllo del farmaco.
  La  Scuola  e'  retta  da  un  direttore,  nominato  dal rettore su
designazione  della Facolta' di farmacia e coadiuvato da un Consiglio
costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.
  Art.  184.  -  A  questa  Scuola  possono  iscriversi i laureati in
Chimica,  in  Chimica  industriale  ed in Farmacia dopo aver superato
l'esame  di  ammissione.  La  durata  degli  studi e' di tre anni. Il
Consiglio  puo'  comunque  deliberare  la dispensa dalla frequenza di
alcuni  corsi o la convalida dei relativi esami ed, eventualmente, un
accorciamento  della  durata  massima  di  un  anno degli studi per i
candidati particolarmente preparati.
  Alla  fine  di  ciascun corso si terranno colloqui orali, preceduti
eventualmente da prove scritte e pratiche.
  Art. 185. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
     1) Complementi di matematica;
     2) Complementi di chimica-fisica;
     3) Tecniche di laboratorio chimico-fisico applicate alla chimica
organica (con esercitazioni);
     4) Complementi di chimica analitica;
     5) Cromatografia e microtecniche (con esercitazioni);
     6) Chimica organica superiore;
     7) Laboratorio di chimica organica;
     8) Chimica organica teorica;
     9) Complementi di biochimica;
    10) Industrie fermentative e batteriologia industriale;
    11) Complementi di farmacologia;
    12) Complementi di chimica farmaceutica;
    13) Chimica farmaceutica industriale;
    14) Tecnica farmaceutica industriale e legislazione del farmaco.
  Art.  186.  -  La Scuola rilascia un diploma di specializzazione in
chimica organica farmaceutica".
  Le  tasse e le soprattasse da pagarsi dagli iscritti sono stabilite
dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facolta'. La tassa
di  diploma  e'  fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
  Dopo  l'art. 281, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi
alla  istituzione della Scuola di perfezionamento in Neuropsichiatria
infantile, annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia.

      "Scuola di perfezionamento in Neuropsichiatria infantile

  Art.  282.  -  La  Scuola ha la durata di tre anni ed ha sede nella
Clinica  delle malattie nervose e mentali, il cui professore di ruolo
e' il direttore della Scuola.
  Il  numero  massimo  degli  iscritti  per  ogni anno di corso e' di
quindici.
  Art. 283. - Gli insegnamenti sono i seguenti cosi' ripartiti:

  1° anno:
    1) Anatomia del sistema nervoso;
    2) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
    3) Istologia ed istopatologia del sistema nervoso.
    La   frequenza   e'  obbligatoria  nelle  sezioni  neurologica  e
psichiatrica della Clinica.

  2° anno:
    1) Clinica neuropsichiatrica del lattante e del bambino;
    2) Psicologia e psicopatologia del lattante e del bambino in eta'
prescolare;
    3)  Le  malattie generali della prima infanzia in rapporto con lo
sviluppo del sistema nervoso.
    La   frequenza   e'  obbligatoria  nelle  sezioni  della  Clinica
pediatrica.

  3° anno:
    1) Clinica neuropsichiatrica del bambino fino alla puberta';
    2) Psicologia e psicopatologia dell'eta' scolare alla puberta';
    3) Tecniche psicosperimentali;
    4) Igiene e profilassi mentale del bambino;
    5) Terapia generale.
    La  frequenza  e'  obbligatoria  in  un  Centro  o in un Istituto
psicomedicopedagogico.

  La   Direzione  potra'  integrare  le  lezioni  con  conferenze  su
argomenti particolari.
  La   Scuola   di   perfezionamento  in  Neuropsichiatria  infantile
funzionera'  con  i  mezzi  della  Clinica  delle  malattie nervose e
mentali  e  con  le  tasse,  soprattasse  e  contributi versati dagli
iscritti".
  Dopo  l'art. 283, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi
alla  istituzione del corso di perfezionamento in Alimentazione degli
animali agricoli, annesso alla Facolta' di medicina veterinaria.

                             "TITOLO XVI
                  FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

  Corso di perfezionamento in alimentazione degli animali agricoli

  Art.  284.  -  Il  corso  ha  la  durata  di  un  anno  ed  ha sede
nell'Istituto   di   zootecnica  generale  dell'Universita',  il  cui
professore  di ruolo ne e' il direttore. Nel caso, che la cattedra di
Zootecnica  generale  rimanga  temporaneamente  scoperta  puo' essere
chiamato alla Direzione del corso con voto del Consiglio di Facolta',
un professore fuori ruolo delle materie od il titolare delle cattedre
di Zootecnica speciale o di fisiologia degli animali domestici.
  Art. 285. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
    1) Fisiologia e fisiopatologia della nutrizione;
    2) Tossicologia alimentare;
    3)     Piante    foraggiere:    classificazione,    composizione,
coltivazione, raccolta, conservazione, impiego;
    4)  Altri  alimenti:  origine,  composizione,  valore alimentare,
conservazione, impiego;
    5) Necessita' alimentari: sistemi per calcolarle, criteri pratici
per soddisfarle;
    6) Chimica degli alimenti;
    7) Pratica dell'alimentazione;
    8)  Nozioni  cliniche ed anatomo-patologiche delle malattie della
nutrizione;
    9) Economia bromatologica.
  Le lezioni teoriche saranno integrate da esercitazioni.
  Il  numero delle lezioni per ciascun argomento verra' fissato prima
dell'inizio del corso dal Collegio dei professori.
  Il  numero  delle lezioni giornaliere non potra' essere inferiore a
tre, esercitazioni comprese.
  Art.  286.  -  Il  Collegio  dei  professori  e'  costituito  dagli
insegnanti  di ruolo chiamati dal direttore a svolgere per intero uno
degli insegnamenti sopra elencati.
  Ai  fini  della buona riuscita del corso potranno essere chiamate a
svolgere particolari argomenti, persone di specifica competenza.
  Art.  287.  -  La frequenza e' obbligatoria ed al termine del corso
gli   iscritti  saranno  chiamati  a  sostenere  le  prove  di  esame
consistenti  in una dissertazione scritta su di un tema approvato dal
Collegio dei professori ed una prova orale sugli argomenti trattati.
  A  coloro  che  supereranno  tutte  le  prove  verra' rilasciato il
diploma di perfezionamento in alimentazione degli animali agricoli.
  Art.  288.  -  Possono  iscriversi  al corso i laureati in Medicina
veterinaria ed in Scienze agrarie.
  Art.  289.  -  Le tasse, soprattasse e contributi, che gli iscritti
sono  tenuti a pagare annualmente, vengono stabilite dal Consiglio di
amministrazione, su proposta della Facolta'.
  La  tassa  di  diploma  e' fissata nella misura di L. 6000, a norma
dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1959

                               GRONCHI

                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1960
  Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 117. - VILLA