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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1236

Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1960 al: 14-2-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può avvalersi di assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi:
1) servizi di stazione;
2) servizi di fermata;
3) servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;
4) servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea, con presenziamento.