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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1229

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2015)
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Testo in vigore dal: 1-3-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 162, concernente la
delega   al  Governo  di  apportare  alle  disposizioni  del  vigente
Ordinamento  degli  ufficiali  giudiziari  e degli aiutanti ufficiali
giudiziari le modifiche richieste dal loro coordinamento con le norme
dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3
maggio  1957,  n.  686,  anche  ad effetti diversi da quelli indicati
dall'art. 2, primo comma, dell'Ordinamento medesimo, nonche' le altre
modificazioni  necessarie  per  garantire  il  regolare ed efficiente
espletamento  dei  servizi,  ferme  rimanendo  le attuali qualifiche,
attribuzioni e funzioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la  grazia  e  giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e
con il Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  approvato  il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari
ed  aiutanti  ufficiali  giudiziari  allegato  al  presente  decreto,
vistato dal Ministro Guardasigilli.