LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1 luglio 1955.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 21-3-1958
                               Art. 6.

  In  Governo  della  Repubblica  e'  delegato a raccogliere in testo
unico,  entro  il  termine  di  due anni dall'entrata in vigore della
presente   legge,  le  vigenti  disposizioni  sull'ordinamento  degli
ufficiali  giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni
richieste  dal  loro  coordinamento  con  le  norme  dei  decreti del
Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957,
n. 686, anche a effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo
comma,  dell'ordinamento  medesimo,  nonche'  le  altre modificazioni
necessarie  per  garantire il regolare ed efficiente espletamento dei
servizi,  ferme  rimanendo  le  attuali  qualifiche,  attribuzioni  e
funzioni.