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LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146

Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1984)
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Testo in vigore dal:  26-1-1960 al: 1-9-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.
Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto è di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate.
Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.