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LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146

Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1984)
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Testo in vigore dal: 2-9-1984
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di
cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone
residenti  stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso
di  lire  1500  per  ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose
trasportate. ((1))
  Per  le  percorrenze  non  superiori  a cento chilometri il diritto
fisso  dovuto  e'  di  lire  1000  per  ogni tonnellata o frazione di
tonnellata di cose trasportate. ((1))
  Il   diritto   fisso  deve  essere  corrisposto  per  ogni  viaggio
effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  4  agosto 1984, n. 467 ha disposto (con l'art. 10) che "Gli
importi  del  diritto  fisso  di  cui all'articolo 1, primo e secondo
comma,  della  legge  28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente
elevati a L. 18.000 a L. 12.000".