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LEGGE 23 ottobre 1959, n. 939

Norme per facilitare l'erogazione del credito a favore della pesca costiera attraverso la Fondazione Assistenza e Rifornimento Pesca (F.A.R.P.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-12-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il credito peschereccio, di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 281, potrà essere esercitato dalla F.A.R.P. a favore dei pescatori della pesca costiera e a favore delle cooperative di pescatori della pesca costiera.
I crediti di cui al precedente comma non potranno superare l'importo di lire 500.000 e l'ammortamento delle relative operazioni sarà compiuto entro il termine massimo di cinque anni.
I suddetti crediti saranno concessi esclusivamente con garanzie personali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1959

GRONCHI SEGNI - JERVOLINO TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA