stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 luglio 1959, n. 623

Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-8-1959 al: 16-8-1971
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.
Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso di interesse non può essere superiore al 3 per cento.
In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.