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LEGGE 21 luglio 1959, n. 607

Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-8-1959
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nelle  operazioni di cui all'art. 15 della legge 11 aprile 1953, n.
298,  sono  comprese anche le operazioni di finanziamento attuate con
fondi diversi da quelli previsti dall'art. 11 della legge stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 luglio 1959

                               GRONCHI

                                           SEGNI - TAMBRONI - GONELLA
- TAVIANI - RUMOR -
COLOMBO - ANGELINI -
TOGNI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA