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LEGGE 21 luglio 1959, n. 607

Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-8-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nelle operazioni di cui all'art. 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono comprese anche le operazioni di finanziamento attuate con fondi diversi da quelli previsti dall'art. 11 della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - GONELLA - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - ANGELINI - TOGNI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA