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LEGGE 18 luglio 1959, n. 555

Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-8-1959 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:
"In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la "Cassa" può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.
Il Comitato può altresì autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo".