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LEGGE 11 giugno 1959, n. 353

Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali della Forze armate e dei Corpi di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-6-1959 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato è attribuito lo stipendio dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . 271 maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . 229 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . . . . 202 sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . 180 vicebrigadiere e sottobrigadiere. . . . . . . . . . . . . . . 157 sergente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ai fini degli aumenti periodici dello stipendio e della paga dei marescialli, sergenti maggiori, secondi capi e sergenti di cui ai primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianità complessiva di servizio è fissato come segue:

maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . 18 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . 15 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . . . . . 11 sergente maggiore e secondo capo . . . . . . . . . . . . . . . 10 sergente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gli aumenti periodici dello stipendio o della paga dei brigadieri, vicebrigadieri e sottobrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di cui al primo comma, nonché dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di 6.
Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata fino alla data da cui ha effetto la presente legge.
Agli aiutanti di battaglia è attribuita una indennità annua lorda di lire 40.000.