stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1294

Misure per il 1958 del contributo di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-4-1959
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  22,  lettera  b), e 24, commi primo e quinto,
della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
  Visto  l'articolo  unico,  comma  terzo, del regio decreto-legge 28
novembre 1938, n. 2138;
  Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
  Viste   le   proposte   formulate   dal  Consiglio  centrale  della
Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori
diretti,  ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera b), della legge
22 novembre 1954, n. 1136;
  Sentita  la  Commissione  centrale  di  cui  all'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per
l'interno,  per  le  finanze,  per  il  tesoro,  per  l'agricoltura e
foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  l'anno  1958,  il  contributo  di cui all'art. 22, lettera 14,
della  legge  22  novembre  1954,  n.  1136,  e'  stabilito, per ogni
giornata  di  lavoro  necessaria  per la coltivazione del fondo o per
l'allevamento  od  il  governo  del  bestiame  per  ciascuna  azienda
condotta     da     coltivatori    diretti    soggetti    all'obbligo
dell'assicurazione contro le malattie:
    nella  misura di L. 24 nelle Province di cui all'allegata tabella
A;,  nella misura di L. 18 nelle Province di cui all'allegata tabella
B;
    nella misura di L. 12 nelle rimanenti Province.