stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1958, n. 1256

Norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-3-1959 al: 27-8-1999
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene h la sanità pubblica; Decreta:

Art. 1


Le autorizzazioni relative alle attività di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, vengono rilasciate dando la precedenza agli Enti pubblici che per natura e scopi statutari perseguano finalità direttamente connesse con il miglioramento zootecnico e con la difesa sanitaria del bestiame e ai Consorzi di allevatori legalmente costituiti.