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LEGGE 2 febbraio 1959, n. 30

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-3-1959 al: 20-6-1966
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).
Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art. 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o più Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.
È abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.