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LEGGE 3 aprile 1958, n. 499

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

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Testo in vigore dal: 11-6-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto  1935,  n.
1765, alle parole: "nella misura  di  due  terzi  della  retribuzione
giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del sessanta
per cento della retribuzione giornaliera". 
  Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole: 
  "l'indennita'  decorre  dal   decimo   giorno   successivo",   sono
sostituite le  seguenti:  "l'indennita'  decorre  dal  quarto  giorno
successivo". 
  Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato,  e'  inserito
il seguente comma: 
  "Ove la durata dell'inabilita', di  cui  ai  comma  precedenti,  si
prolunghi  oltre  il  novantesimo  giorno  continuativo,  la   misura
dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo
giorno, al settantacinque per cento  della  retribuzione  giornaliera
calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42". 
  L'art. 39 ora citato  e'  modificato  dall'art.  5  della  presente
legge.