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REGIO DECRETO 17 agosto 1935, n. 1765

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (035U1765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1987)
Testo in vigore dal:  11-6-1958
aggiornamenti all'articolo

Art. 23



A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura la inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso una indennità giornaliera
((nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera))
calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.(13)

Per le malattie professionali
((l'indennità decorre dal quarto giorno successivo))
a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro.

((Ove la durata dell'inabilità, di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42))
.

Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità per inabilità, temporanea quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore e con le norme e nella misura stabilite dal regolamento.

Per gli addetti albi navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato, fermi restando gli obblighi derivanti al dature di lavoro da disposizioni di legge o di contratto.

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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".