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LEGGE 21 marzo 1958, n. 447

Delega al Governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-5-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle due Camere, il testo delle norme occorrenti per disciplinare l'obbligo, a richiesta, della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo e per i quali le vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari, o lo subordinino al consenso del Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori. Il riscatto potrà essere esteso anche agli alloggi ex I.R.C.I.S.
Le norme di cui al comma precedente dovranno essere informate ai seguenti criteri:
1) nella cessione in proprietà deve essere preferito l'assegnatario dell'alloggio o, in mancanza, il coniuge superstite o gli ascendenti e i discendenti conviventi non aventi autonomia economica;
2) per la cessione si deve rispettare una equa proporzione fra il numero dei componenti il nucleo familiare e la superficie dell'alloggio. Non possono essere assegnati in proprietà alloggi a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 12 marzo 1952, n. 113;
3) il prezzo di cessione deve essere stabilito in relazione al valore venale di ogni singolo alloggio, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino ad un massimo di venti anni. Per gli alloggi costruiti dallo Stato con i proventi delle addizionali per i terremotati, sarà apportata una maggiore riduzione, sempre che l'assegnatario non possieda altro alloggio;
4) il prezzo di cessione può essere corrisposto in unica soluzione ovvero ratealmente; in questo secondo caso il trasferimento di proprietà non può avvenire anteriormente al pagamento dell'ultima rata di prezzo;
5) possono essere prevedute congrue agevolazioni tributarie per gli atti di cessione;
6) coloro che hanno riscattato l'alloggio non possono alienarlo prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'avvenuto riscatto.
Le norme delegate possono prevedere la esclusione dalla cessione della quota di alloggi che sarà ritenuta necessaria perché gli enti proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel settore della edilizia popolare.
Sono in ogni caso esclusi dalla cessione gli alloggi di cui all'art. 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni e quelli che si trovano negli stessi edifici nei quali hanno sede gli uffici delle Amministrazioni predette.
Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui alla presente legge devono essere destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

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