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LEGGE 21 marzo 1958, n. 286

Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1958 al: 24-11-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonché di quello assunto ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, è estesa la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953 n. 310.
Detta indennità non è cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.
Detta indennità non è cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.