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LEGGE 7 marzo 1958, n. 207

Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istruzione secondaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e al personale di segreteria e subalterno addetto alle Commissioni stesse spettano i compensi, le indennità e le propina nella misura e nei limiti previsti per i componenti le Commissioni di esami presso gli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.