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LEGGE 6 marzo 1958, n. 177

Disciplina della riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1958
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Per la tassa di occupazione temporanea di cui  allo  art.  195  del
testo unico per la finanza locale, approvato  con  regio  decreto  14
settembre 1931, n. 1175, si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
norme  sull'accertamento,  sulla  riscossione   e   sulla   procedura
contenziosa stabilito per le imposte di consumo  dal  predetto  testo
unico e successive modificazioni. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 6 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                    ZOLI - TAMBRONI - 
                                                  ANDREOTTI - GONELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA