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LEGGE 6 marzo 1958, n. 177

Disciplina della riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1958 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per la tassa di occupazione temporanea di cui allo art. 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si osservano, in quanto compatibili, le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilito per le imposte di consumo dal predetto testo unico e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - ANDREOTTI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA