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LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 22-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietato  fare  uso  delle  armi  contro le persone da parte dei
militari  e  degli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia giudiziaria in
servizio  di  repressione  del  contrabbando  in  zona  di  vigilanza
doganale,   come   determinata   dalle  vigenti  disposizioni,  fatta
eccezione  per  i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e
54 Codice penale e quando:
    a) il contrabbandiere sia armato palesemente;
    b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;
    c)  i  contrabbandieri  agiscano  raggruppati  in non meno di tre
persone.