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LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1990)
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Testo in vigore dal: 21-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA:

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Organizzazione dell'insegnamento)

  L'insegnamento  dell'educazione  fisica e' obbligatorio in tutte le
scuole  ed  istituti  di  istruzione  secondaria  ed  artistica ed e'
impartito distintamente per gli alunni e le alunne.