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LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1990)
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Testo in vigore dal:  21-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1

(Organizzazione dell'insegnamento)


L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.