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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1987)
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Testo in vigore dal: 1-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di
riversibilita'  a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia  e  superstiti  e  alla  misura  della  pensione stessa, si
applicano  dal  1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato
che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1945  e  la  cui  morte  si  verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a
favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.