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LEGGE 7 gennaio 1958, n. 4

Interpretazione dell'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

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Testo in vigore dal:  2-2-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e stata ò sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1958

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA