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LEGGE 7 gennaio 1958, n. 4

Interpretazione dell'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

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Testo in vigore dal: 2-2-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  L'assegnazione  degli  immobili  dello  Stato  a   servizio   delle
Universita' e degli Istituti superiori universitari  s'intende  fatta
in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo,  qualunque  sia
l'epoca in cui l'assegnazione e stata o' sara' realizzata, e passa in
loro proprieta' il materiale mobile di qualsiasi natura che lo  Stato
pone a disposizione. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 gennaio 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                            ZOLI - ANDREOTTI - MORO - 
                                                               MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA