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LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-1-1958 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.
L'Istituto ha sede legale in Roma.