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LEGGE 3 ottobre 1957, n. 1029

Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-11-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'alcole o alcole etilico o spirito da qualunque materia prima ottenuta, che non sia destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali, deve soddisfare ai requisiti dell'articolo seguente.